di Elisa Osanna

I tradimenti tra i coniugi spesso determinano l’intollerabilità della convivenza, ma la loro reciprocità esclude la possibilità di addebitare la separazione all’uno o all’altro coniuge

La Corte di Cassazione (con ordinanza n. 22266/20 depositata il 15 ottobre) ha valutato se il tradimento del coniuge sui social network potesse incidere sulla tollerabilità della convivenza.

La vicenda

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione vedeva due coniugi chiedere la separazione giudiziale con reciproche domande di addebito fondate sulla mera violazione dell’obbligo coniugale di fedeltà.

Dalle indagini investigative era emerso che la moglie avesse pubblicato sui social network proposte di incontri amorosi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Il tradimento del coniuge pertanto, secondo l’avvocato del marito, giustificava la pronuncia di addebito della separazione alla moglie ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c.

Le decisioni in primo e in secondo grado sul tradimento del coniuge

Il Tribunale di Salerno aveva rigettato le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione personale avanzate dai coniugi.

L’uomo impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Salerno, chiedendo la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie. La donna si costituiva, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e proponeva appello incidentale affinché la separazione fosse addebitata al marito. Il giudice di secondo grado ha respinto l’impugnazione, considerando infondati sia l’appello principale che quello incidentale. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi, non potesse fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare se la condotta violativa fosse causa del fallimento della convivenza coniugale.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, investita dai ricorsi di entrambi i coniugi, li ha dichiarati inammissibili, affermando che il tradimento del coniuge non può ritenersi decisivo, anche se la donna si proponeva per incontri amorosi sui social network. Ciò in quanto la reciprocità delle condotte degli ex coniugi determinano una «mancanza di rilevanza in ordine all’incidenza causale del tradimento della donna sull’insorgenza dell’intollerabilità della vita coniugale».

Il tradimento del coniuge sui social network non è causa di addebito qualora le condotte siano reciproche

Il tradimento del coniuge spesso determina l’intollerabilità della convivenza, ma la reciprocità del comportamento esclude la possibilità di addebitare la separazione all’uno o all’altro coniuge.