In una recentissima pronuncia la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha sviluppato in maniera assai condivisibile i principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri C/ Italia.

di Mauro Trogu

1. Premessa.

Con la Sentenza n. 12640 (udienza 05/02/2020 – deposito del 22/04/2020) la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito un importante principio di diritto che trae origine e discende linearmente da quanto enunciato dalla Corte EDU nella sentenza 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri C/ Italia, sulla natura della confisca urbanistica e sulla sua conformità alla Convenzione EDU solo previa verifica del rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni penali.

2. La vicenda.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di legittimità vedeva un soggetto imputato del reato di lottizzazione abusiva per aver frazionato in tre parti un terreno agricolo sottoposto a vincolo paesaggistico e averlo abusivamente destinato di fatto ad un uso residenziale, mediante vendita dei tre lotti e avvio di attività di edilizia. Pacificamente una simile condotta integra il reato di lottizzazione abusiva c.d. mista. Una volta avviato il procedimento penale, l’accusato ha stipulato una serie di atti notarili con i quali ha riacquistato la piena proprietà dell’intero lotto, ha annullato il frazionamento catastale e ha demolito le opere edilizie realizzate, di fatto ripristinando in tutto e per tutto la situazione precedente alla consumazione del reato, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo fattuale.

3. Le questioni sollevate dalla difesa.

Provate nel processo le descritte condotte ripristinatorie, la difesa ha chiesto, senza successo nei due gradi del giudizio di merito, che non venisse ordinata la confisca in ragione della sua evidente sproporzione alla luce dei parametri indicati dalla Corte Edu, ovvero: a) la possibilità di imporre obblighi meno gravosi ai responsabili, quale quello di eliminare le opere abusive o di annullare gli atti negoziali o amministrativi alla base della lottizzazione; b) la considerazione che la confisca ha un oggetto indiscriminato, estendendosi anche ad aree non edificate e magari appartenenti a terzi in buona fede; c) il grado di colpevolezza dei responsabili.

4. La decisione della Corte.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, affermando che, effettivamente, il precedente della Corte EDU non consente di ritenere legittima l’automatica applicazione della confisca a seguito dell’accertamento della responsabilità per lottizzazione abusiva. La legge interna deve essere interpretata nel senso di consentire al giudice di “valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione … i giudici di Strasburgo nel considerare la possibilità di misure meno restrittive rispetto alla confisca, menzionano espressamente la demolizione e l’annullamento del piano di lottizzazione”, in quanto “deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”.

Nel caso di specie, i mezzi spontaneamente adoperati dal privato autore del reato sono stati giudicati  idonei a garantire il raggiungimento della finalità pubblica, che è precipuamente quella di riservare allo Stato la pianificazione dello sfruttamento del territorio. In particolare la Corte ha valorizzato la effettività e integralità delle misure ripristinatorie adottate, specificando al contempo che misure parziali, fittizie o l’impossibilità di ripristinare esattamente lo stato dei luoghi per l’invasività dei lavori svolti non potrebbero godere del medesimo trattamento di favore.

Dal punto di vista processuale, viene infine precisato che l’onere della prova deve essere soddisfatto dall’imputato che invoca l’esclusione della confisca, e ciò deve accadere nel giudizio di merito e comunque prima del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Considerazioni conclusive.

La regola di diritto enunciata deve essere accolta con favore, in quanto espressione di un principio generale di civiltà giuridica, quale quello di proporzionalità delle sanzioni rispetto all’illecito commesso e al danno o pericolo effettivamente cagionato. Non solo: essa potrebbe offrire uno spunto di riflessione al legislatore, il quale dovrebbe seriamente considerare di ampliare al massimo l’efficacia delle condotte ripristinatorie, come fatto recentemente in materia ambientale nel d.lgs. 152/2006.

Resta sullo sfondo il più tormentato problema della possibilità di irrogare la sanzione della confisca anche nel caso in cui il reato di lottizzazione abusiva venga dichiarato prescritto, che però nel caso di specie non è stato sottoposto all’attenzione della Corte.