Secondo il Tar Sardegna essere sottoposti a indagini preliminari non è legittimo elemento di esclusione da un concorso pubblico
di Simone Angei
Il concorso
Il Comune di Carbonia pubblica un bando di concorso per l’assunzione di un istruttore di vigilanza. Nel bando si prevede quale requisito escludente l’assenza di «carichi pendenti penali».
Un partecipante alla selezione, escluso perché sottoposto ad indagini, impugna il provvedimento e ne chiede la sospensione cautelare davanti al Tar Sardegna.
La decisione cautelare del Tar Sardegna
Il Tribunale Amministrativo riconosce che il ricorrente risulta «solo denunciato […] ma non ha assunto la qualifica di imputato e, tanto meno, è stato rinviato a giudizio».
Nei suoi confronti risulta pendente un procedimento penale, senza nessun altro provvedimento della Procura.
Secondo il Tar, il principio di presunzione di innocenza garantito dall’art. 27, comma 2, della Costituzione impedisce l’esclusione automatica di un candidato per la sola pendenza di un procedimento penale. Ancor di più se il Pubblico Ministero non ha dato corso alla notizia di reato con altri provvedimenti.
Nella vicenda in questione, lo stesso Regolamento sull’accesso all’impiego del Comune si limita a richiedere il «non aver riportato condanne penali […]». Il bando impugnato, che ha introdotto un requisito più rigoroso, non si è uniformato al regolamento in maniera corretta.
Per queste ragioni, un ragionato bilanciamento dei valori in gioco porta il Tar ad accogliere la domanda cautelare e sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione di merito.
Chi è sottoposto alle indagini preliminari può partecipare a concorsi pubblici
La pronuncia illustrata è interessante perché accoglie in modo chiaro il principio della presunzione di innocenza. Chiunque sia sottoposto a indagini preliminari non può, per ciò solo, esser escluso dalla partecipazione a un concorso pubblico.
In questo caso il Giudice avrebbe potuto accogliere la domanda cautelare basandosi sull’assenza di «carichi pendenti penali» del ricorrente, che ha a suo carico solo una iscrizione nel registro delle notizie di reato e nessun provvedimento iscrivibile nel casellario dei carichi pendenti.
Proprio per questo, il richiamo al principio di presunzione di innocenza dà alla pronuncia un respiro più ampio e ne consente l’estensione anche alle situazioni in cui l’azione penale è stata esercitata ma il processo è ancora aperto.
Non si può far dipendere dal solo avvio di indagini un automatismo così grave. A tali automatismi è infatti preferibile un bilanciamento caso per caso, che tenga conto del titolo di reato contestato e della sua “compatibilità” con la specifica selezione pubblica.
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