Serve il consenso dei genitori per pubblicare foto di minorenni sui Social Network
di Elisa Osanna
Il Tribunale di Rieti (sez. III, ord. 7 marzo 2019 depositata il 7 marzo 2019) ha affrontato una questione: è ammissibile che persone estranee alla famiglia pubblichino foto di minorenni sui Social Network?
1. La vicenda della foto di un quattordicenne
Le fotografie di un ragazzino minore degli anni 14 sono state ripetutamente pubblicate su un Social Network. In particolare, nel caso di cui tratta la sentenza, la pubblicazione è stata attuata dall’amante del padre del ragazzo. Ciò, come si potrà ben capire, non ha lasciato indifferente la madre dell’adolescente che si è rivolta ad un avvocato per inibire questo comportamento.
2. La domanda rivolta al Tribunale
La madre del ragazzino, attraverso il suo legale, avanza una domanda giudiziale chiedendo al Tribunale un provvedimento urgente che tuteli l’immagine del figlio.
Il Tribunale ha accertato che l’amante del marito aveva pubblicato ripetutamente sui Social Network alcune foto dei suoi figli minorenni nonostante i genitori, in sede di divorzio, avessero stabilito reciprocamente il divieto di pubblicare fotografie dei figli sui Social Network.
L’amante però, incurante dell’accordo, ha pubblicato le foto del ragazzo sia prima che dopo il divorzio.
3. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare della madre del ragazzo.
Sussiste uno specifico pericolo nella pubblicazione di foto di minorenni sui Social Network. Questa attività viene considerata pregiudizievole per via delle caratteristiche proprie di internet.
Dopo aver visto le foto on-line, chiunque può avvicinarsi ai bambini e ai ragazzi e mettere in atto operazioni di fotomontaggio pedopornografico o addirittura contattandoli.
Il Tribunale di Rieti ha ordinato la rimozione delle immagini e di ogni informazione e dato che potesse ricondurre alla identità del minorenne. Ha anche inibito per il futuro le pubblicazioni di foto dei minori e condannato l’autrice delle pubblicazioni al risarcimento dei danni in caso di ritardo nella rimozione o di mancato rispetto dell’inibitoria.
4. Meglio non pubblicare le foto di minorenni sui social network
Non esiste uno specifico divieto nella legge, ma oltre agli accordi tra i genitori, come nel caso di cui si parla, esistono tutele poste a garanzia dei ragazzi.
In base alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali, possiamo indicare alcune regole per mettere al riparo da possibili azioni risarcitorie chi pubblichi una foto di minorenne su un Social Network:
- è possibile scattare una fotografia a un minore di 14 anni ma lo scatto non deve essere diffuso. Per la pubblicazione dell’immagine è necessario il consenso di entrambi i genitori del bambino, anche se sono separati o divorziati;
- si può chiedere il risarcimento del danno qualora vengano pubblicate foto di minorenni sui Social Network, senza il consenso dei genitori se venga provato un danno specifico. Se un estraneo pubblica la foto di un bambino che ha meno di 14 anni, senza il consenso dei genitori, e questa azione ha delle conseguenze per il bambino (viene bullizzato o contattato da maggiorenni, o altro), la richiesta di risarcimento è ammissibile;
- si può pubblicare la fotografia senza consenso di entrambi i genitori ma l’immagine del minorenne deve essere sfocata o distorta in modo da non renderlo riconoscibile. Con questo accorgimento, infatti, la diffusione dello scatto è lecita;
- il genitore separato o divorziato può pubblicare una foto del proprio figlio solo con il consenso dell’altro genitore a meno che i divorziati non siano in regime di affidamento esclusivo; in questo caso è consentito al genitore affidatario la pubblicazione senza il consenso dell’altro genitore.
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