L’abuso edilizio è un reato che viene integrato quando venga realizzato un intervento edilizio senza permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attività; in altre parole, il reato consiste nella costruzione abusiva di un immobile senza che si possiedano i necessari titoli edilizi.
Le pene per il reato di abuso edilizio sono:
- ammenda fino a 10.329 € per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- arresto fino a due anni e ammenda da 5.164 a 51.645 € nei casi di esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
- arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 € nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Sanatoria dell’abuso edilizio
Si possono distinguere due tipologie di abuso edilizio:
• formali, nel caso siamo in presenza di inosservanza totale o parziale del prescritto titolo abilitativo;
• sostanziali, nel caso l’intervento non rispetti gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi, le modalità esecutive previste dal titolo abilitativo e la disciplina urbanistico-edilizia vigente.
È possibile regolarizzare i soli abusi edilizi formali mediante la procedura di accertamento di conformità dell’attività alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento della proposizione della domanda di sanatoria (c.d. doppia conformità).
Gli abusi edilizi sanabili non sono quindi tutti ma solamente quelli che non contrastano con il piano regolatore generale, cioè con lo strumento urbanistico che regola l’attività edificatoria all’interno del territorio comunale.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
La sanatoria dell’abuso edilizio non solo evita la sanzione amministrativa (la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi), ma permette di estinguere il reato.
La richiesta del permesso in sanatoria, peraltro, blocca l’eventuale procedimento penale.
La prescrizione dell’abuso edilizio
Un’altra causa che evita all’autore dell’abuso edilizio la pena detentiva, estinguendo il reato, è la prescrizione.
L’abuso edilizio si prescrive entro quattro anni dalla realizzazione della costruzione illecita, ovvero entro cinque anni se, nel frattempo, è intervenuto qualche atto processuale interruttivo (interrogatorio, rinvio a giudizio, ecc.).
Questo articolo è stato scritto dall’avv. Mauro Trogu.
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